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Liste elettorali aggiunte

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I cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia possono votare nel Comune di Residenza in occasione delle Elezioni europee e in occasione delle Elezioni Comunali.


A chi è rivolto

Ai cittadini maggiorenni dell'Unione Europea residenti nel Comune.

Descrizione

I cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia possono votare nel Comune di Residenza in occasione delle Elezioni europee e in occasione delle Elezioni Comunali.

Come fare

I cittadini dell’Unione Europea residenti nel territorio comunale, previa iscrizione nella apposita lista elettorale aggiunta, hanno diritto a votare per le elezioni comunali e per le elezioni del Parlamento Europeo. Per essere iscritti nella lista elettorale aggiunta occorre presentare apposita domanda all'ufficio competente. Chi presenta l’istanza deve essere residente nel Comune, deve godere del diritto elettorale nel paese di origine e provenire da uno dei paesi della Comunità Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria). CANCELLAZIONE Il cittadino comunitario iscritto nelle liste elettorali aggiunte per l’elezione del Parlamento Europeo e per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale può presentare istanza di cancellazione. L’emigrazione, la perdita del diritto elettorale comportano la cancellazione d’ufficio.

Cosa serve

Per esercitare il diritto di voto occorre presentare una domanda su apposito modulo.

Chi intende presentare la domanda può:

- consegnarla personalmente all'Ufficio Elettorale del Comune
- inviarla per posta elettronica, PEC, con la fotocopia di documento d'identita' valido.

Cosa si ottiene

Liste elettorali aggiunte

Tempi e scadenze

Le domande possono essere presentate in qualsiasi periodo dell’anno.
Tuttavia, nell’anno di votazione inerente l’elezione del Parlamento Europeo, l’istanza va presentata entro e non oltre il 90° giorno antecedente la data della consultazione, non oltre il 40° giorno antecedente la data della consultazione nel caso di elezioni comunali.
Il Consiglio di Stato - Sezione Quinta - con sentenza n. 01193/2012 del 31.01.2012, ha sancito l’inapplicabilità della procedura di ammissione al voto prevista dall’art. 32 bis del d.P.R. n. 223/1967 ai cittadini dell’Unione europea che presentano domanda di iscrizione nell’apposita lista elettorale aggiunta dopo il termine di Legge, ovvero, del quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

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Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 11/10/2023


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