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Depositare un frazionamento catastale

Servizio Attivo
La norma indicata dall’art. 30 c. 5 D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. prevede che i frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'Agenzia del Territorio se non è allegata copia del tipo mappale dal quale risulti, tramite attestazione, che il tipo medesimo è stato depositato presso il Comune.


A chi è rivolto

Proprietari di terreni o tecnici incaricati

Descrizione

La norma indicata dall’art. 30 c. 5 D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. prevede che i frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'Agenzia del Territorio se non è allegata copia del tipo mappale dal quale risulti, tramite attestazione, che il tipo medesimo è stato depositato presso il Comune.

Come fare

Il proprietario del terreno o il tecnico incaricato deve compilare e trasmettere all’Ufficio Tecnico Comunale l’istanza per il deposito resa sul modello reperibile presso l'Ufficio oppure scaricabile su questa Sezione Web.

Cosa serve


Serve per ottenere l'assegnazione di un nuovo subalterno per ogni nuova unità acquisita sulla mappa catastale

 

Cosa si ottiene

Depositare un frazionamento catastale

Tempi e scadenze

Non sono previste scadenze dalla data di deposito

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Riferimenti Normativi

Art. 30 c. 5 D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.

Condizioni di servizio

(Termine proc. 30gg dall’istanza)

Documenti allegati

Contatti

Contatti generali
Argomenti:Pagina aggiornata il 11/10/2023


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